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Dat – Disposizione anticipata di trattamento –

Il Comune

Uffici Comunali

Stato Civile, Leva, Polizia mortuaria

DAT – Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento

Descrizione

Definizioni:

 

  • DAT: la “disposizione anticipata di trattamento” è il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;
  • Disponente (dichiarante): persona maggiorenne capace di intendere e di volere che tramite la DAT esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari;
  • Fiduciario: la persona fisica che redige la DAT nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici e le strutture sanitarie, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. Il testatore può nominare un fiduciario supplente con il compito di assolvere alle funzioni del fiduciario, qualora quest’ultimo si trovi nell’impossibilità di provvedere; Il fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione;
  • Registro: raccolta dei nominativi di persone residenti nel Comune di Massa di Somma che hanno consegnato personalmente all’Ufficio di Stato Civile una DAT;

 

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

 

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di Residenza del disponente medesimo che provvede all’annotazione in apposito registro.

Con le medesime forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

 

NOTA BENE – REGISTRO NAZIONALE

 

La Legge di Bilancio 2018 (n.205 del 27/12/2017, art.1 comma 418), ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Al comma 419 della medesima legge viene stabilito che entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero della Salute verranno stabilite le modalità di registrazione delle DATA presso la banca dati nazionale.

A chi rivolgersi

Responsabile di Settore  Patrizia Barile

Ufficiale dello Stato Civile Roberto Mattei

 

Chi può fare la richiesta

 

Ogni cittadino maggiorenne, capace di intendere e volere, non interdetto, residente nel Comune di Massa di Somma, che abbia redatto una DAT.

 

Documentazione da presentare:

 

  • DAT (dichiarazione anticipata di trattamento)
  • Accettazione incarico di fiduciario (se previsto e se redatto su atto separato dalla DAT)
  • Copia documento di identità valido

 

ATTENZIONE: La richiesta si può presentare presso l’Ufficio di Stato Civile da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e giovedì dalle 15:30 alle 17:30 SOLO PREVIO APPUNTAMENTO;

Iter

Le richieste di iscrizione nel Registro Comunale delle DAT si ricevono solo su appuntamento e le DAT devono essere consegnate personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Massa di Somma.

 

L’istanza/dichiarazione sostitutiva deve essere firmata davanti al Funzionario incaricato oppure se già sottoscritta, è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità;

Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non lo consentano, le DAT possono essere espresse nelle modalità alternative previste dall’art.4 comma 6 della Legge n.219/2017 (es. videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare).

L’istanza può contenere anche l’indicazione dei soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata.

 

Compiti del Funzionario incaricato:

 

  • Verificare la competenza a ricevere la DAT;
  • Annotare nel registro i seguenti dati: n° progressivo di iscrizione, data di presentazione della DAT, generalità del disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale), generalità del fiduciario effettivo e supplente (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale)
  • All’atto della consegna l’ufficiale di Stato Civile fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventuale copia presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale.
  • Allegare al Registro la documentazione presentata in originale dal dichiarante;

 

NOTA BENE – L’ufficiale di Stato Civile:

 

  • NON partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare alla verifica dei presupposti della consegna (identità e residenza del consegnante);
  • NON risponde dei contenuti nella DAT;

Tempi a conclusione del procedimento

entro 1 giorno dalla richiesta di iscrizione e comunque entro un termine massimo di 1 settimana

Costi a carico dell’utente

Nessuno

 

Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO

Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ai sensi art.2 comma 9 bis della l. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al ResponsabileV Settore Servizi Demografici o al Segretario comunale.

 

modalità di richiesta:

attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it

tramite posta ordinaria: Via Veseri 5, CAP80040, Massa di Somma

 

Normativa

– Legge n. 241 7 agosto 1990 Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis “Conclusione del procedimento”

– Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi..

– Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

– Legge 22 dicembre 2017, n.219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;

– Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”.

– Circolare n.1/2018 prot.n.409 del 08/02/2018 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – direzione Centrale per i Servizi Demografici, “Legge 22 dicembre 2017, n.219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.” Prima indicazioni operative”.

 

Modulistica

– Accettazione della nomina del Fiduciario

– Domanda di iscrizione DAT

Allegati alla pagina

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Volantino informativo DAT


DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

(art.4 Legge 22 dicembre 2017, n.219)

 Art. 1 – Istituzione del Registro Comunale Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Contenuto e finalità del registro Art. 4 – Modalità di iscrizione nel registro

Art. 5 – Modifica e/o revoca delle disposizioni anticipate di trattamento Art. 6 – Accessibilità delle informazioni contenute nel registro

Art. 7 – Rinvio

Art.1 – Istituzione del Registro Comunale Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il Comune, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge, istituisce il Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

 

Art.2 – Definizioni

  • DAT: la “disposizione anticipata di trattamento” (o DAT) è il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;
  • Disponente (dichiarante): persona maggiorenne capace di intendere e di volere che tramite la DAT esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari;
  • Fiduciario principale: la persona fisica che redige la DAT nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. Il testatore può nominare un fiduciario supplente con il compito di assolvere alle funzione del fiduciario, qualora quest’ultimo si trovi nell’impossibilità di provvedere;
  • Fiduciario supplente (non obbligatorio): soggetto che sostituisce il fiduciario principale qualora questo sia impossibilitato ad assolvere la propria funzione;
  • Funzionario incaricato: ufficiale dello stato civile del Comune;
  • Registro: raccolta delle generalità delle persone residenti nel Comune di Massa di Somma

che hanno consegnato personalmente all’Ufficio di Stato Civile una DAT;

 

Art.3 – Contenuto e finalità del Registro

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Massa di Somma ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento con indicazione del fiduciario/fiduciario supplente, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza. Il venir meno della situazione di residenza non comporta la cancellazione dal registro, ma non consente l’eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

 

Il Registro riporta almeno i seguenti dati: n° progressivo di iscrizione, data di presentazione della DAT, generalità del disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale), generalità del fiduciario effettivo e supplente (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale),

 

Art.4 – Modalità di iscrizione nel registro

  • La persona interessata deve consegnare personalmente la DAT all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Massa di Somma, corredata dall’istanza di iscrizione nel Registro debitamente sottoscritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non lo consentano, le DAT possono essere espresse nelle modalità alternative previste dall’art.4 comma 6 della Legge n.219/2017. All’istanza di iscrizione viene assegnato un numero progressivo annotato sul registro nel quale saranno riportati anche i dati indicati al precedente articolo 3 delle presenti disposizioni; l’istanza può contenere anche l’indicazione dei soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata.

 

  • Il modulo di istanza/dichiarazione deve contenere anche l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed il contenuto dell’articolo 7 dello stesso
  • Il funzionario incaricato non risponde dei contenuti nella DAT.

 

Art.5 – Modifica e/o revoca della disposizione anticipata di trattamento

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

 

Art.6 – Accessibilità delle informazioni contenute nel “registro”

Il Funzionario incaricato consentirà l’accesso alle informazioni contenute nel “Registro” ed alla documentazione collegata, dietro presentazione di richiesta scritta motivata inoltrata dagli interessati legittimati in sede di presentazione della dichiarazione, per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale nonché nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

Art.7 – Rinvio

Per quanto non previsto dalle presenti Disposizioni Applicative trovano applicazione le  disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

 

Allegati

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